KONS ONLUS STATUTO
ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)
E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata KONS Onlus, con sede a Rivalta di Torino (TO) in via Manzoni 8. La durata dell'Associazione è illimitata.
ART. 2 (Scopi e attività)
L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e beneficenza, per sostenere chi vive situazioni di disagio, attraverso la promozione della cultura e dell’arte.
Destinatari delle azioni sono soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
Art. 3 – Attività promosse dall’Associazione
Per la realizzazione dello scopo prefisso all’art.2 del presente Statuto, l’Associazione si propone di svolgere attività educative e artistiche finalizzate alla prevenzione del disagio sociale, attraverso l’attuazione di laboratori trasversali, l’organizzazione di seminari, eventi e manifestazioni volte a coinvolgere gli utenti degli interventi.
Le attività di cui al comma precedente verranno condotte con la prevalenza del lavoro dei soci. L’organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonome, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da loro svolta.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali prefissi. Si riserva, inoltre, la possibilità di collaborare con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e di partecipare ad attività e progetti promossi da altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
Le convenzioni che l’Associazione conclude con altri Enti o soggetti sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell’Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione, non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, 5° comma del D. Lgs.4.12.1997 n.460.
ART. 4 (Risorse economiche)
L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
A. Quote Associative pari a: 50,00 €
B. Contributi degli Aderenti e dei Privati
C. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali
D. Donazioni e lasciti testamentari
E. Entrate derivanti da Convenzioni o da Cessioni di Beni o Servizi agli associati o ai terzi
F. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, per le quali di richiede l'utilizzo di una Partita Iva
Il Fondo Comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci nè durante la vita dell'Associazione, nè all'Atto del suo scioglimento.
L'Esercizio Finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2007. Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il Bilancio Consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.
ART. 5 (Soci)
Il numero dei Soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto Privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.
ART. 6 (Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci)
L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate (...). La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
- Mancato versamento della quota associativa (50,00 € annue)
- Comportamento contrastante agli scopi dell'Associazione
- Persistenti violazioni degli obblighi statutari
Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 7 (Diritti e doveri degli Associati)
I Soci sono obbligati:
1. Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
2. A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. A versare la quota Associativa di cui al precedente articolo.
I Soci hanno diritto:
1. A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. Ad accedere alle cariche associative.
I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune nè di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
ART. 8 (Organi dell'Associazione)
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
ART. 9 (Assemblea)
L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assembla da un altro Associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 10 deleghe. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'Attività dell'Associazione ed in particolare:
1. Approva il bilancio consuntivo
2. Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
3. Delibera l'esclusione dei soci
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.
L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o 1/10 degli Associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemlea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 gg prima della data di riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. (...) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le modificazioni dello Statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei Soci e del voto favorevole dei 3/4 dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
ART. 10 (Il Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 2 e non superiore a 3 nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del comitato direttivo solo gli associati maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissione o altre cause, uno o più componenti il Comitato decadono dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangano in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale rettifica. Ove decada oltre al metà dei componenti il Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un segretario. Al Comitato Direttivo spetta di:
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- Predisporre il bilancio consuntivo
- Nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un quinto dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarso almeno 10 gg prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto di termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
ART. 11 (Il Presidente)
Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l'assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la rapresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano. Il Presidente cura l'esecuzioni delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo rettifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Art.12 – Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito, fatte eccezioni per rimborsi per le spese sostenute e documentate, per la partecipazione all’attività dell’Associazione. La quota massima annuale di rimborso per singolo socio è stabilita dall’assemblea ordinaria in sede di bilancio preventivo e consuntivo salvi i limiti di legge.
Art.13 – Intrasmissibilità della quota sociale
La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art.14 – Divieto di distribuzione degli utili
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art.15 – Scioglimento
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i suoi Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni ONLUS di volontariato o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’eventuale organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.16 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Statuto conforme al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460